Nessun prodotto nel carrello.
Piano Transizione 5.0
Tabella dei Contenuti
Finalità e sfera di applicabilità del Piano Transizione 5.0
Il nuovo Piano è volto a sostenere gli investimenti effettuati dalle imprese in ambito di trasformazione digitale ed energetica, attraverso un innovativo schema di crediti d’imposta.
Destinatari
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese che effettuino “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime fiscale, dalla dimensione e dal settore economico di appartenenza.
La norma elenca nel dettaglio i casi di esclusione, tra questi lo stato di liquidazione volontaria o coatta dell’azienda.
Scopo della misura Piano Transizione 5.0
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato:
Il Piano Transizione 5.0 è architrave della nostra politica industriale, per consentire alle nostre imprese di innovarsi per vincere la sfida della duplice transizione digitale e green, nei due anni decisivi 2024/2025, in cui si ridisegnano gli assetti geoeconomici. Oltre agli investimenti in beni strumentali, la misura è orientata anche alla formazione dei lavoratori, perché le competenze sono il fattore che fa la differenza soprattutto per il nostro Made in Italy”
Investimenti agevolabili
- Il Piano incentiva gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, effettuati nel biennio 2024-2025, in strutture produttive ubicate nel territorio italiano, a condizione che conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici pari almeno al:
- 3% a livello di unità produttiva localizzata sul territorio nazionale oppure
- 5% a livello di processo produttivo interessato dall’investimento.
Rientrano nel credito d’imposta, entro determinati limiti, anche:
- l’acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili – ad esclusione delle biomasse. Relativamente ai moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
- spese per la formazione del personale, purché non superiori al 10% degli investimenti totali ed entro un tetto massimo di 300.000 euro, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per l’attuazione della transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. La formazione dovrà essere erogata da soggetti esterni all’impresa, dotati di determinati requisiti, che saranno specificati con apposito decreto attuativo.
Agevolazione
- tra il 35% e il 45% della spesa per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- dal 15% al 25% della spesa per gli investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro
- dal 5% al 15% della spesa per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino ad un massimo di 50 milioni di euro.
Come si calcola la riduzione dei consumi?
La valutazione deve avvenire “su base annuale, ed è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”.
Occorrerà perciò analizzare i consumi di un intero anno, ma rapportarli ad una serie di variabili, che tengano conto delle quantità prodotte, ma anche delle condizioni atmosferiche, dello stato delle materie prime, di eventuali guasti o malfunzionamenti.
Certificazioni
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, sia “ex ante” che “ex post”. Ex ante per misurare la riduzione del consumo energetico ed ex post per verificare l’effettiva realizzazione dell’investimento e dell’interconnessione. Solo per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino ad un massimo di 10.000 euro.
Accesso al credito d’imposta
Per accedere al credito d’imposta occorre inviare richiesta telematica utilizzando il modello standardizzato messo disposizione dal Gestore dei servizi energetici (Gse) e la documentazione prescritta (comma 11 dell’articolo 38), insieme a una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento.
Il Gse, controllata la documentazione, invia al Mimit l’elenco delle imprese che possono fruire dell’agevolazione e l’importo prenotato.
Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, trascorsi cinque giorni dall’invio dell’elenco dei beneficiari della misura da parte del Gse all’Agenzia.
L’eventuale residuo non compensato entro il 31 dicembre 2025, può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi in cinque rate annuali di pari importo.